Statuto Assaeroporti

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Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione
Art. 27 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre agli Associati, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Agli Associati che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare a mezzo posta elettronica certificata o per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Art. 28- Scioglimento dell’Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di Associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito.

La delibera è adottata con le maggioranze previste al precedente art. 14 per le proposte di scioglimento anticipato.

L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.