Statuto Assaeroporti

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Governance
Art. 11 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • i Probiviri (costituiti in Collegio Speciale o in Collegio Arbitrale);
  • il Collegio dei Revisori Contabili;
  • i Vice Presidenti;
  • il Comitato di Presidenza.

Le cariche sociali, ivi comprese quelle del Collegio dei Revisori Contabili, sono gratuite.

Art. 12 – Assemblea: composizione

Ciascun Associato può partecipare all’Assemblea con un solo rappresentante delegato per il voto. Per rappresentanti si intendono coloro che sono indicati nel successivo articolo 24 del presente Statuto. Per l’intervento all’Assemblea, gli Associati devono essere in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea. Inoltre, gli Associati devono conformarsi alle modalità che saranno indicate nell’avviso di convocazione.

Gli Associati non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Non possono partecipare all’Assemblea e non possono ricevere delega gli Associati per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

I voti spettanti a ciascun Associato sono determinati in base alle unità di traffico globale – rilevate nell’aeroporto sul territorio italiano da esso gestito e relative all’ultimo esercizio antecedente la convocazione dell’Assemblea dell’Associazione – espresse in work-load-units (WLU) dove una unità equivale ad 1 passeggero, ad 1 quintale di merce e ad 1 quintale di posta.

I voti spettanti a ciascun Associato sono determinati secondo il seguente criterio per traffico globale espresso in WLU:

  • 1 voto fino a 1.000.000 WLU;
  • 2 voti fino a 2.000.000 WLU;
  • 3 voti fino a 3.000.000 WLU;
  • 4 voti fino a 4.000.000 WLU;
  • 5 voti fino a 5.000.000 WLU;
  • 6 voti fino a 6.000.000 WLU;
  • 7 voti fino a 7.000.000 WLU;
  • 8 voti fino a 8.000.000 WLU;
  • 1 voto ogni 1.500.000 WLU da oltre 8.000.000 WLU a 20.000.000 WLU;
  • 1 voto ogni 2.000.000 WLU da oltre 20.000.000 WLU in poi.

Il voto viene espresso da chi ha la legale rappresentanza dell’Associato o dal delegato.

Hanno diritto al voto gli Associati in regola con il pagamento dei contributi. Gli Associati morosi non possono ricevere delega da altro Associato in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

Agli Associati iscritti in corso d’anno è attribuito un solo voto, salva differente decisione assunta a maggioranza da parte dell’Assemblea.

Il numero dei voti spettanti a ciascun Associato sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato.

Nell’inviare la convocazione l’Associazione è tenuta a comunicare a ciascun Associato il numero dei voti cui ha diritto e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

Art. 13 – Assemblea: attribuzioni

Spetta all’Assemblea:

  1. eleggere il Presidente dell’Associazione;
  2. eleggere, tra i rappresentati degli Associati, tre Vice Presidenti ed eventualmente, su indicazione del Presidente, anche un quarto Vice Presidente;
  3. eleggere, tra i rappresentanti degli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili. Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili verrà adottato il principio della rotazione tra gli Associati appartenenti alla medesima categoria tra quelle indicate al successivo art. 15, considerando anche il massimo dei mandati consecutivi nei quali si può rimanere in carica. L’Associato che rinuncia alla turnazione verrà inserito in testa alla lista di rotazione. Gli Associati di una medesima categoria possono decidere a maggioranza, computata in base ai voti spettanti a ciascun Associato presente in Assemblea, di derogare al principio della rotazione;
  4. eleggere, tra i rappresentanti degli Associati, i Probiviri;
  5. approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
  6. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell’attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
  7. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  8. determinare i contributi ordinari e straordinari necessari per la vita e l’attività associativa;
  9. deliberare, su preciso ordine del giorno, le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o dai due terzi degli Associati;
  10. deliberare la proroga e lo scioglimento anticipato dell’Associazione;
  11. decidere sull’ammissione e la decadenza degli Associati;
  12. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 14 – Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L’Assemblea è tenuta presso la sede associativa, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, purché in Italia. L’Assemblea si riunisce:

  1. in via ordinaria, due volte l’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e dei relativi contributi associativi; entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

    Il Consiglio Direttivo può stabilire un termine maggiore per l’approvazione del bilancio consuntivo e dei relativi contributi associativi, comunque non superiore ai sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

    L’Assemblea si riunisce in via ordinaria di norma altre due volte nel corso dell’anno per esaminare e dibattere tematiche di interesse generale nonché per deliberare, ove occorra, sui seguenti argomenti:

    • contratto collettivo di lavoro;
    • relazioni industriali;
    • normativa comunitaria e nazionale di settore;
    • tematiche generali di sicurezza aeroportuale;
  2. in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli Associati medesimi oppure in caso di modifiche statutarie dai due terzi degli Associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

    La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età, a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione, sia in prima che, ove del caso, in seconda convocazione, e l’ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità di cui sopra almeno tre giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

Nell’avviso può essere prevista una seconda convocazione nel caso la prima vada deserta. La seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno della prima.

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti in proprio o per delega gli Associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali spettanti agli Associati.

L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti in proprio o per delega gli Associati che rappresentino almeno un terzo dei voti totali spettanti agli Associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

Per le modifiche statutarie e le proposte di scioglimento anticipato dell’Associazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno due quinti dei voti spettanti a tutti gli Associati.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l’Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti degli Associati.

Per quanto attiene all’approvazione delle domande di ammissione degli Associati si adotta sempre lo scrutinio palese.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età; in mancanza anche di Vice Presidenti, l’Assemblea è presieduta dal soggetto nominato dall’Assemblea stessa.

Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle assemblee ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea su proposta del presidente dell’Assemblea.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio designato dal presidente dell’Assemblea.

Le riunioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: (i) che siano indicati nell’avviso di convocazione le modalità di accesso; (ii) che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito a chi presiede e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell’Assemblea ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Gli Associati collegati in teleconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

È ammessa la consultazione dei verbali solo per gli Associati in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data delle assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto sino a sedici membri, compresi il Presidente ed i Vice Presidenti (ferma rimanendo la previsione del successivo art. 30), come in appresso indicato.

Qualora venga eletto il quarto Vice Presidente il Consiglio Direttivo sarà composto sino a diciassette membri.

All’elezione dei vari membri del Consiglio Direttivo, esclusi il Presidente, il presidente della Sezione di cui al precedente art. 2 ed il Coordinatore nazionale eletto dalla “Sezione Speciale piccoli aeroporti” di cui al precedente art. 4 che fanno tutti parte di diritto del Consiglio Direttivo, si procede come segue:

  1. fino ad un membro viene eletto tra i rappresentanti degli Associati gestori di aeroporti le cui unità di traffico, determinate ai sensi dell’art. 12, siano inferiori ad un milione di WLU;
  2. fino a tre membri sono eletti tra i rappresentanti degli Associati gestori di aeroporti le cui unità di traffico, determinate ai sensi dell’art. 12, siano ricomprese tra un milione e sette milioni di WLU. Non può essere eletto più di un membro per ciascun Associato;
  3. fino a cinque membri sono eletti tra i rappresentanti degli Associati gestori di aeroporti le cui unità di traffico, determinate ai sensi dell’art. 12, siano ricomprese tra oltre sette milioni e venti milioni di WLU. Non può essere eletto più di un membro per ciascun Associato;
  4. fino a quattro membri sono eletti tra i rappresentanti degli Associati gestori di aeroporti le cui unità di traffico, determinate ai sensi dell’art. 12, siano superiori ai venti milioni di WLU. A ciascun Associato spetta di diritto almeno un membro ove il numero degli Associati rientranti in questa categoria non sia superiore a quattro.

Alla elezione dei rappresentanti di ciascuna delle suddette categorie concorrono i soli voti spettanti ai gestori appartenenti alla medesima categoria. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti delle rispettive categorie rappresentate in Assemblea.

Alla elezione del Presidente e dei tre Vice Presidenti, questi ultimi da individuarsi fra i Consiglieri eletti nelle categorie di cui alle lettere B), C) e D) del terzo comma del presente articolo, e dell’eventuale quarto Vice Presidente concorrono indistintamente tutti i voti rappresentati in Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di mancata elezione di uno o più rappresentanti delle categorie aeroportuali di cui alle lettere A), B), C) e D) del terzo comma del presente articolo, l’Assemblea procede alla nomina dei Consiglieri con la votazione indistinta di cui al precedente comma.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere, per decadenza o dimissioni, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione di un nuovo membro che dovrà preferibilmente essere designato dall’Associato di cui il membro uscente era espressione, e che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo medesimo

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria dell’Associazione e può delegare parte degli stessi al Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. nominare la Commissione di designazione;
  2. proporre all’Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
  3. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
  4. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico economico;
  5. deliberare le direttive generali per ogni atto patrimoniale e finanziario che ecceda i limiti stabiliti nel bilancio preventivo approvato dall’Assemblea per l’esercizio di competenza;
  6. indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;
  7. proporre all’Assemblea i contributi ordinari e straordinari necessari per la vita e l’attività associativa;
  8. predisporre e deliberare i bilanci consuntivo e preventivo e la relativa relazione di gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  9. adottare le sanzioni di cui all’art. 9 del presente Statuto;
  10. esaminare le domande di adesione di nuovi Associati da sottoporre alla delibera dell’Assemblea;
  11. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche al presente Statuto;
  12. deliberare o modificare norme regolamentari per l’applicazione del presente Statuto;
  13. stabilire l’azione a breve termine del l’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
  14. dirigere l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e controllarne i risultati;
  15. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dall’Assemblea;
  16. nominare e revocare Commissioni, Gruppi di lavoro, Comitati Tecnici con i rispettivi Responsabili per determinati scopi e lavori;
  17. conferire poteri per la gestione ordinaria nonché deleghe specifiche, in ordine al coordinamento dell’attività dell’Associazione, ai Consiglieri; nominare il responsabile ed i componenti dei Comitati dell’Associazione;
  18. eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
  19. nominare e designare i rappresentanti dell’Associazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed organi nei quali tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, dagli accordi sindacali ed in ogni altro caso in cui la designazione sia richiesta od ammessa;
  20. sovrintendere alla gestione del fondo comune;
  21. approvare, su proposta del Presidente, le direttive connesse alla struttura operativa ed all’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
  22. assumere e dimettere il personale dipendente, secondo quanto previsto dal bilancio preventivo;
  23. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
  24. eleggere due componenti del Comitato di Presidenza per le eventuali integrazioni dei componenti di diritto.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore Generale delegandogli i relativi poteri di gestione e rappresentanza. Il Direttore Generale risponde al Presidente, sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell’Associazione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell’Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: riunione, convocazione, costituzione e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione che lo convoca almeno sei volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all’Assemblea che ha proceduto alla sua elezione, nomina un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio. Ove alle riunioni del Consiglio Direttivo non intervenga il segretario, si provvede, di volta in volta, alla designazione del sostituto.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a due giorni, mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; nelle votazioni a scrutinio palese in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. È ammessa la consultazione dei verbali per tutti i componenti del Consiglio Direttivo in carica, con rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è redatto da un Notaio designato dal presidente della riunione.

L’intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano indicate nell’avviso di convocazione le modalità di accesso, tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente dell’adunanza ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I componenti del Consiglio Direttivo collegati in teleconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, attraverso sorteggio all’interno di un elenco di almeno cinque nominativi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti degli Associati che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati portatori di propri programmi di attività, che riscuotono il consenso della base.

È affidata ai Probiviri costituiti in Collegio Speciale (per tale intendendosi quale organo destinato a risolvere questioni non controverse di cui al successivo art. 19, ultimo comma) la verifica del profilo personale, professionale ed associativo nonché del possesso dei requisiti richiesti dei candidati.

La Commissione sottopone, entro 30 (trenta) giorni dall’insediamento, al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse. Devono comunque essere sottoposte al voto dello stesso quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% (quindici per cento) dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

Sulla base della relazione della Commissione, contenente le valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni con gli Associati e del parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale rilasciato dai Probiviri costituiti in Collegio Speciale, il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione.

L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio e può essere rieletto per ulteriori quattro esercizi consecutivi a quelli della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari all’ultimo mandato ricoperto.

È inderogabilmente vietata ogni ipotesi di prorogatio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente svolge le attività ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla le attività associative e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi dell’Associazione e sull’effettivo funzionamento della stessa. Può delegare ai Vice Presidenti ed ai componenti del Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, ed il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa.

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età; la firma del Vice Presidente vicario o del Vice Presidente più anziano di età fa stato di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, subentra il Vice Presidente vicario o, in mancanza, il Vice Presidente più anziano di età e l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro due mesi. Il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale.

Art. 19 - I Probiviri

L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri i quali durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, con possibilità di ulteriore rielezione dopo un intervallo di un mandato.

I Probiviri si riuniscono in Collegio Arbitrale o in Collegio Speciale in relazione ai compiti ad essi affidati dal presente Statuto.

Ciascun Associato può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.

Risultano eletti Probiviri i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Il Presidente attiva i Probiviri in ogni caso di necessità.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio Arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati e che non si siano potute definire bonariamente, nonché tra i singoli Associati e l’Associazione.

All’inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, due Probiviri che costituiscono un Collegio Speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. I componenti del Collegio Speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Art. 20 - Regole di funzionamento dei Probiviri

In caso di controversia, i Probiviri si riuniscono in Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale viene attivato con ricorso da presentarsi ai Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Per le sanzioni, il termine di impugnazione è ridotto a 10 (dieci) giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve riportare una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento nonché indicazione del Proboviro di fiducia tra quelli eletti dall’Assemblea.

Il ricorso è notificato dai Probiviri alla controparte, con richiesta di nomina di un Proboviro di fiducia entro i 10 (dieci) giorni successivi. Il rifiuto o l’immotivato ritardo nel riscontro costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia è quindi costituito dai Probiviri nominati dalle parti e dal presidente scelto tra i 5 (cinque) Probiviri con l’accordo dei Probiviri di fiducia delle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, dai Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 (cinque) Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla costituzione del Collegio Arbitrale, fatto salvo il caso di proroga non superiore a trenta giorni, concessa con l’accordo delle parti. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione.

In ogni caso il Collegio Arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, il lodo e le altre pronunce dei Probiviri dell’Associazione sono inappellabili.

Il Collegio Speciale dei Probiviri interviene su impulso degli organi direttivi dell’Associazione; in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi direttivi, il Collegio agisce d’ufficio.

Per organi direttivi nel presente Statuto si intendono il Presidente, i Vice Presidenti e il Consiglio Direttivo.

Nel contesto del Collegio Speciale, i Probiviri hanno le seguenti funzioni: rilasciare parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche, interpretare la normativa interna dell’Associazione; vigilare a presidio generale della vita associativa; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Le decisioni dei Probiviri nei casi di cui al precedente comma sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa. Le decisioni del Collegio Speciale possono essere impugnate, non oltre 20 (venti) giorni dalla data della loro comunicazione alla parte, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinnanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio Speciale è di 10 (dieci) giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso al Collegio di riesame non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

Per quanto non previsto dal presente e dal precedente articolo e dal presente Statuto, in materia di Probiviri si fa riferimento ai principi del sistema confederale.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili

L’Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori Contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati, in una lista di almeno sette candidati, di cui almeno due devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili per altri due mandati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

Ciascun Associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, e Revisori supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Viene nominato presidente il Revisore più votato in Assemblea, non necessariamente quello con qualifica di Revisore Legale dei Conti.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

La revisione legale dei conti dell’Associazione è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro nominati attraverso delibera dell’Assemblea. La revisione legale dei conti, su decisione dell’Assemblea, può essere esercitata dal Collegio dei Revisori Contabili che, in tal caso, deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 22 - I Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti, designando il vicario.

Se il Presidente è espressione di un Associato appartenente alle categorie B), C) o D) dell’art. 15, il terzo Vice Presidente sarà il membro del Consiglio Direttivo nominato dagli Associati appartenenti alla categoria A) dell’art. 15.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea.

In caso di voto negativo del Consiglio Direttivo, il Presidente designato può presentare una nuova proposta di nomina dei Vice Presidenti. Nell’ipotesi di ulteriore voto negativo da parte del Consiglio Direttivo, la Commissione di designazione avvia nuove consultazioni per individuare ulteriori candidature a Presidente.

L’Assemblea a scrutinio segreto vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica quattro esercizi e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per una sola volta per ulteriori quattro esercizi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un mandato di quattro esercizi.

Nel caso che vengano a mancare durante la carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, da componenti del Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 23 - Il Comitato di Presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Qualora non siano stati nominati tutti i Vice Presidenti previsti dal precedente articolo, in sostituzione degli stessi possono far parte del Comitato di Presidenza fino a due membri cooptati  dal Consiglio Direttivo.

Di norma il Comitato di Presidenza si riunisce due volte al mese.