Statuto Assaeroporti
Gli Associati
Art. 3 - Associati di Assaeroporti e imprese aderenti al sistema
Possono aderire ad Assaeroporti come Associati le imprese che gestiscono aeroporti nel territorio italiano e che ne facciano domanda e siano accettate dall’Assemblea.
Gli Associati vengono iscritti nel “Registro delle Imprese” dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
Art. 4 – Sezione Speciale piccoli aeroporti e altre sezioni speciali
È costituita la “Sezione Speciale piccoli aeroporti” aperta a tutte le imprese che gestiscono aeroporti con traffico annuo fino a 1.000.000 di passeggeri.
Gli obiettivi, la rappresentanza, le modalità operative, le quote associative vengono definite dall’Assemblea con apposita delibera.
L’Assemblea, in relazione alle esigenze dell’Associazione, può deliberare la costituzione di altre specifiche sezioni speciali.
Le sezioni speciali eleggono un Coordinatore nazionale che si rapporta direttamente con il Presidente e con il Direttore Generale.
Il Coordinatore nazionale della “Sezione Speciale piccoli aeroporti” fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Ammissione e durata del rapporto Associativo
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori Associativi.
Le imprese che intendono aderire devono essere in possesso dei requisiti di trasparenza, integrità, solidità ed affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.
Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del legale rappresentante dell’impresa, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione della sede, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.
Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
La decisione positiva/negativa assunta dall’Assemblea è comunicata a mezzo posta elettronica all’impresa interessata e a tutti gli Associati. La decisione negativa deve essere motivata.
Contro la deliberazione negativa dell’Assemblea è possibile ricorrere entro dieci giorni ai Probiviri costituiti in Collegio Arbitrale che decideranno, in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L’adesione decorre dalla data di delibera dell’Assemblea e si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora l’Associato non comunichi il suo recesso, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.
Il cambio di denominazione sociale non estingue il rapporto associativo.
Art. 6 - Contributi
All’atto dell’ammissione l’Associato si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di un contributo ordinario annuale. Tale contributo è composto di due quote: una, uguale per tutti gli Associati e, l’altra, variabile in relazione alle unità di traffico globale (WLU) risultanti ai sensi del successivo art. 12.
L’Assemblea può, inoltre, deliberare – in sede di presentazione del bilancio preventivo o consuntivo – su proposta del Consiglio Direttivo contributi straordinari a carico degli Associati in presenza di fatti o eventi a carattere eventuale e di natura straordinaria.
I contributi vengono determinati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle prevedibili esigenze dell’Associazione e sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea per l’anno di riferimento.
I contributi associativi non possono, a qualunque titolo, essere trasferiti e rivalutati e devono essere versati dagli Associati, a richiesta dell’Associazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Agli Associati che provvedono in ritardo ai versamenti dei contributi deliberati saranno applicati gli interessi di mora eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti degli Associati morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.
Art. 7 – Diritti degli Associati
Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.
Gli Associati, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Ciascun Associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo dell’Associazione Ed il logo confederale nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti.
Art. 8 – Doveri degli Associati
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservanza del presente Statuto, delle normative e delle disposizioni attuative dello stesso, del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori Associativi, nonché l’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’attività degli Associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Gli Associati debbono astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione, nel rispetto delle disposizioni legislative che regolano i singoli Associati. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione all’Associazione l’utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendali.
In particolare l’Associato deve:
- partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all’Assemblea ed alle riunioni degli organi associativi di cui è chiamato a far parte;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall’Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall’Associazione.
Le imprese sottoposte all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’Associato sono tenute ad aderire ad associazioni di categoria aderenti al sistema di Confindustria.
L’Associazione, inoltre, promuove il completo inquadramento dei propri Associati esclusivamente nelle componenti territoriali di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
Art. 9 – Sanzioni
Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
- censura da parte del Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti delle imprese che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
- decadenza dei rappresentanti delle imprese che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
- sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
- esclusione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale o dalla Carta dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo.
Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono rapportate alla gravità degli inadempimenti.
È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 10 – Cessazione e sospensione della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde:
- per recesso, mediante comunicazione firmata dal legale rappresentante dell’Associato ed inviata con lettera raccomandata o via posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare. Sino alla scadenza del rapporto associativo permane l’obbligo contributivo;
- per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- per esclusione nei casi previsti dall’articolo 9.
In ogni caso l’Associato non è esonerato dal rispetto degli impegni e degli obblighi assunti, a norma degli articoli 5 e 6.
Con la risoluzione del rapporto associativo, l’Associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale.
La qualità di Associato può essere sospesa dal Consiglio Direttivo:
- in caso di dichiarazione di fallimento: dalla relativa sentenza e fino al suo passaggio in giudicato;
- in caso di altre procedure concorsuali (compreso il concordato con continuità aziendale): con effetto anche sugli obblighi contributivi, qualora vi sia un eccessivo protrarsi dei termini o vi siano situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.